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Circolare 477

ELEZIONI CSPI-DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI ELETTORI-

ELEZIONI CSPI-DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI ELETTORI-

Utente PAIS03700L-psc

da Pais03700l-psc

Circ.n.477

Palermo, 27/03/2024

Ai docenti e al personale non docente

 

Oggetto: ELEZIONI CSPI-DEPOSITO E PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI ELETTORI-

Si comunica che da oggi, 27 marzo 2024, sono depositati e visionabili presso la segreteria dell’istituto, in via Brigata Verona, gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto per il rinnovo del CSPI.

I già menzionati elenchi sono pubblicati sul sito e visionabili, dal personale docente e non docente, anche accedendo al seguente link

https://drive.google.com/drive/folders/1ozj7B9GZPiNHtBIkolakxLiNHuc3SCFo?usp=sharing

Avverso la compilazione degli elenchi, è possibile inviare reclamo alla commissione elettorale d’istituto entro e non oltre martedì 2 aprile 2024, con mail a pais03700l@istruzione.it oppure depositarlo presso la segreteria dell’istituto. La commissione deciderà entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato o di quella acquisita d’ufficio. Gli elenchi definitivi saranno formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e depositati presso la segreteria, con contestuale avviso di avvenuto deposito.

Si richiama, di seguito, quanto disposto dall’OM del 5/12/2023, sulla composizione del Consiglio e sul diritto di elettorato attivo .

Articolo 2 -Composizione del Consiglio 

  1. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo, è formato da 36 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
  2. Fanno parte del Consiglio:

a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti: – 1 per la scuola dell’infanzia; – 4 per la scuola primaria; – 4 per la scuola secondaria di primo grado; – 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento

Articolo 5- Diritto di elettorato 

  1. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo

Articolo 6 -Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali

  1. Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
  2. I docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.
  3. I docenti esercitano l’elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.

Articolo 8 -Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali 

  1. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
  2. Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Articolo 10- Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

  1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all’elezione della componente di appartenenza nel Consiglio.
  2. Il suddetto personale deve essere iscritto d’ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica, salvo che non presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui all’articolo 21. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto
  3. Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell’elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

               

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rita Di Maggio

 

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