Circ.n.376
Palermo, 19/02/2024
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 maggio 2024, dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è formato da 36 componenti, come di seguito specificato:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
– 1 per la scuola dell’infanzia;
– 4 per la scuola primaria;
– 4 per la scuola secondaria di primo grado;
– 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto
dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le
scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti
dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte,
della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’;associazionismo professionale;
di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre
sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive
associazioni.
Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della
Provincia di Trento
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali – Spetta l'elettorato
attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione
scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. In particolare per i docenti non di ruolo, il diritto di
elettorato spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30
GIUGNO o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle
lezioni.
Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con
contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente
indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la
sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
Personale comandato, collocato fuori ruolo
Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato
dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all’elezione della
componente di appartenenza nel Consiglio.
Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato
1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio,
ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal punto 3 .
2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in
aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento
penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
Formazione delle liste dei candidati
1. E’ assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni
elettorali.
2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista, né i membri delle commissioni elettorali.
3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all’unità numerica
intera superiore.
4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di
lista.
5. Nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la
rappresentanza di genere nonché l’applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si
applica all’insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente.
6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
a) personale docente della scuola dell’infanzia;
b) personale docente della scuola primaria;
c) personale docente della scuola secondaria e di primo grado;
d) personale docente della scuola secondaria e di secondo grado;
e) personale dirigente;
f) personale A.T.A.;
g) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca;
h) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena;
i) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine
di presentazione alla Commissione Elettorale Centrale e da un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché
dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da
numeri arabi progressivi.
9. Per la presentazione delle liste sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse
regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di
nullità della firma apposta.
10. Le liste debbono essere corredate: a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente; b) per ogni candidato incluso
in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla
commissione elettorale d’istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo
e passivo per la componente a cui la lista si riferisce
11. Il membro di una commissione elettorale d’istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve
essere immediatamente sostituito.
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai
dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.
Presentazione delle liste dei candidati
In vicepresidenza sarà possibile ritirare la prevista modulistica da utilizzare per la compilazione delle liste.
Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
elezionicspi@postacert.istruzione.it , da uno dei firmatari, alla CEC entro le ore 14,00 del trentaduesimo
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni ( entro il 4 aprile).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA RITA DI MAGGIO
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