Ricerca
Circolare 21

Obbligo di VIGILANZA

Obbligo di VIGILANZA

Utente PAIS03700L-psc

da Pais03700l-psc

Circ.n.21                                            Palermo 13-09-2024                                 Ai Docenti

Alle famiglie

Agli alunni

Al personale ATA

Oggetto:Obbligo di VIGILANZA

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le consequenziali disposizioni organizzative.

 QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA’

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza

 La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: 

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. 

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, per la cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti è prevista la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave e la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione è stata considerata dalla Corte dei Conti come  un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. 

 La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari . L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni. 

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. 

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).  Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.  I collaboratori scolastici hanno  “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.  Il compito degli assistenti tecnici di garantire“l’efficienza e la funzionalità” dei laboratori e il “supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche” implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni. 

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Il quadro normativo e i profili di responsabilità  suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 

  1. la vigilanza nelle aule, laboratori, palestre è affidata ai docenti in servizio ; 
  2. quella dell’atrio , dei corridoi e delle scale ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;

3.I collaboratori scolastici, durante le pause ricreative, chiuderanno le aule e vigileranno sui  piani loro assegnati . Vigileranno inoltre su aperture e chiusure dei cancelli , i quali dovranno sempre rimanere chiusi durante le ore di lezione, sia nel corso diurno che nel corso serale. Per il corso diurno, fatta eccezione per le pause ricreative durante le quali nessun cancello può essere aperto,  i cancelli verranno aperti solo per permettere l’accesso al personale scolastico e, nei giorni di ricevimento,  al pubblico . Anche  durante le ore di lezione del corso serale, i cancelli dovranno rimanere  chiusi e aperti solo per il tempo strettamente necessario all’ingresso degli utenti e dei docenti. Durante le pause ricreative, i collaboratori scolastici  collaboreranno con i docenti per garantire la vigilanza

4• DOCENTI: la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo della ricreazione deve essere garantita dai docenti in servizio nelle fasce orarie in cui ricadono le pause  ricreative . La vigilanza coinvolge indistintamente tutti i professori, presenti a qualunque titolo(docenza, compresenza, sostegno, sostituzione ecc.).  

  1. all’uscita, gli insegnanti dell’ultima ora escono dalle aule con gli allievi vigilando affinché il flusso degli studenti verso l’uscita sia regolare e sicuro. 

Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti. Durante il cambio orario, per il breve tempo necessario allo spostamento , le classi sono vigilate dal personale collaboratore scolastico.  Non è consentito agli studenti, durante lo spostamento da un’aula all’altra,  utilizzare le macchine erogatrici di cibi e bevande. Gli alunni, al cambio dell’ora, devono ordinatamente e celermente  raggiungere l’aula/dipartimento  a loro destinata e, laddove necessario, spostarsi da un piano all’altro utilizzando le scale nel senso assegnato e contraddistinto dalle frecce. Durante la ricreazione  i docenti svolgono i turni di sorveglianza anche negli spazi scolastici esterni . Durante l’intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell’edificio. 

I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell’entrata e dell’uscita degli studenti, del cambio orario e dell’intervallo, devono trovarsi nei punti dell’edificio loro assegnati per la vigilanza. I collaboratori scolastici in servizio al piano terra devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.

 La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l’aula, deve chiedere l’intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi. Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite . Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. Non è mai consentita l’uscita di più di uno studente alla volta dall’aula. È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell’ora di lezione. Il docente  deve assicurarsi  che, dall’apertura delle finestre,  non derivino rischi per le persone, all’interno e all’esterno della scuola. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l’individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle note emanate dal  Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Al riguardo il MIM  ha precisato  come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali anche sensibili, essa, all’atto dell’eventuale sequestro del telefono cellulare, va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all’arrivo del genitore solo l’apparecchio telefonico. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito, unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.   Tali dispositivi verranno utilizzati “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative” . L’uso dei telefoni cellulari in contesti di apprendimento sarà consentito in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati non autorizzati costituisce una grave infrazione. Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e dovrà essere sanzionato. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rita Di Maggio

Circolari, notizie, eventi correlati