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Circolare 56

Tutela delle lavoratrici madri

D.L.GS 151/2001

Utente Assistenza Tecnica

da Assistenza Tecnica

A TUTTO IL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici madri – D.L.GS 151/2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 645 del 25 novembre 1996:
VISTA la Legge 53 dell’8 marzo 2000

VISTO il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001

VISTO il Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008 art. 28
VISTO il Documento di Valutazione dei rischi di questo Istituto di Istruzione

INFORMA che questa istituzione scolastica ha considerato l’adozione di misure di sicurezza specifiche per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, valutate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Pertanto, si chiede di conseguenza a tutto il personale di sesso femminile, in servizio presso questa Istituzione, di comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico, anche in forma riservata, l’eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

Si informa inoltre chi non intenda avvalersi di tale diritto e non invii comunicazione formale del predetto stato di gravidanza, che tale comportamento solleverà di fatto l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità in merito.

Si sottolinea che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui si prenderà visione del relativo certificato medico.

Sulla base della informazione, si procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai processi o condizioni di lavoro. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la

sicurezza e la salute della lavoratrice-madre:

verranno adottate misure per allontanare la lavoratrice dalla eventuale situazione di rischio e per evitare l’esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l’orario di lavoro;
qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, si informerà l’Ispettorato Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (art. 5 della Legge 1204/71 e art. 17 c.2, lett. b-c del D.Lgs. 151/2001, prevedono l’interdizione dal lavoro, previo parere favorevole dell’Azienda USL competente).
Non appare, infine, superfluo precisare che, visto il tipo di lavoro effettuato, sarebbe consigliabile eseguire la profilassi vaccinale per le donne in età fertile.

Per maggiori delucidazioni può essere utile consultare l’opuscolo informativo nel sito www.lavoro.gov.it (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20120709_Opuscolo_informativo.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa MARIA RITA DI MAGGIO