Ricerca
Circolare 31

Obbligo di VIGILANZA

Obbligo di VIGILANZA

Utente PAIS03700L-psc

da Pais03700l-psc

Circ. n. 31

Palermo,15 /09/2025

Ai Docenti

Alle famiglie

Agli alunni

Al personale ATA

OGGETTO: Obbligo di VIGILANZA

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le consequenziali disposizioni organizzative.

 QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA’

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza

 La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Nei giudizi civili per risarcimento, dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: 

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. 

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta “culpa in vigilando” dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. 

 La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con tutto il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni(Corte di Cassazione sent. N.1769/2012). 

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, le pause ricreative , lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. 

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).  Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.  I collaboratori scolastici hanno  “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza (….) e di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.  Il compito degli assistenti tecnici di garantire“l’efficienza e la funzionalità” dei laboratori e il “supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche” implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni. 

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 

  1. la vigilanza nelle aule, laboratori, palestre è affidata ai docenti in servizio ; 
  2. quella dell’atrio , dei corridoi e delle scale ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;
  3. all’uscita, gli insegnanti dell’ultima ora escono dalle aule con gli allievi vigilando affinché il flusso degli studenti verso l’uscita sia regolare e sicuro. 

Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti. Al cambio d’ora gli alunni sono sotto la vigilanza del collaboratore scolastico del piano. Gli alunni delle classi in cui non si attua la D.A.D.A.  devono rimanere  in classe in attesa del docente ; mentre gli alunni delle classi in cui si attua la D.A.D.A.  durante il cambio orario  devono ordinatamente e celermente  raggiungere l’aula/dipartimento  a loro destinata e, laddove necessario, spostarsi da un piano all’altro utilizzando le scale nel senso assegnato e contraddistinto dalle frecce. Non è consentito agli studenti, durante lo spostamento da un’aula all’altra,  utilizzare le macchine erogatrici di cibi e bevande. La  pause ricreative si svolgono esclusivamente all’interno dell’istituto, negli spazi interni ed esterni. Durante l’intervallo i docenti che svolgono i turni di sorveglianza, anche negli spazi scolastici esterni, sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici interni ed esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell’edificio. 

I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell’entrata e dell’uscita degli studenti, del cambio orario e dell’intervallo, devono trovarsi nei punti dell’edificio loro assegnati per la vigilanza. I collaboratori scolastici in servizio al piano terra devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.

 La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l’aula, deve chiedere l’intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi. Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite . Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. Non è mai consentita l’uscita di più di uno studente alla volta dall’aula. È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell’ora di lezione. Il docente  deve assicurarsi  che, dall’apertura delle finestre,  non derivino rischi per le persone, all’interno e all’esterno della scuola. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l’individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto, con Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, in orario scolastico. Sono state emanate dal MIM disposizioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri strumenti elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.  Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali anche sensibili, essa, all’atto del sequestro del telefono cellulare, va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all’arrivo del genitore solo l’apparecchio telefonico. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è consentito, unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. L’uso dei telefoni cellulari in contesti di apprendimento sarà consentito in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.  L’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati non autorizzati costituisce una grave infrazione. Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e dovrà essere sanzionato. Si precisa che anche  i docenti sono chiamati a dare l’esempio e quindi dovranno astenersi dall’usare i cellulari.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rita Di Maggio

 

Circolari, notizie, eventi correlati